Sentenza del TAR Lazio del 4.2.2016 di accoglimento del ricorso ed illegittimità del silenzio rifiuto del Ministero della giustizia sulla istanza di riammissione in servizio
In data 4.2.2016 il TAR del Lazio ha depositato la Sentenza di accoglimento del ricorso di un Funzionario del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Comandante D.S., il quale ha chiesto la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 10, co. 2,3, 4 e ss. della Legge n.19 del 1990, il cui stralcio di seguito si riproduce:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quarter)
ha pronunciato con la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (omissis) del 2015, proposto da D.S., rappresentato e difeso dagli avv. Saverio Fatone e Mariangela Grasso, con domicilio presso lo Studio Legale in Via Flaminia 259;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del silenzio sulla richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell’art 10 co. 2, 3, 4 e ss. l. 19/1990
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
– che con atto (n. (omissis)/2015) il sig. D. S. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del silenzio inadempimento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in merito alla sua richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3,4 e seguenti della legge N. 19 del 1990, previa diffida notificata via fax il 24 marzo 2015 e con raccomandate a/r del 25-26-27 marzo 2015;
– che espone di essere un ex ispettore capo della Polizia penitenziaria e di aver presentato istanza di riassunzione in servizio per (omissis) e di non aver ricevuto alcuna comunicazione di risposta con conseguente illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata;
– che avverso il silenzio il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) violazione dell’articolo 2 della legge 241 del 1990, dell’articolo 84 del d.p.r. N. 3 del 1957, degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
– che il ricorso è suscettibile di positiva definizione, posto che l’istanza del ricorrente trae fondamento da una previsione normativa (art. 10 delle legge n. 19 del 1990) che disciplina i casi di riammissione in servizio dei pubblici dipendenti al verificarsi di determinati presupposti;
– che, stante la citata previsione normativa, a fronte di un posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al dipendente che chieda la riammissione in servizio, deve ravvisarsi la sussistenza di un obbligo della Amministrazione pubblica ad adottare un provvedimento di assenso o di rigetto della predetta istanza, nel caso di specie non rinvenuto;
– che deve essere dichiarata, dunque, l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della giustizia sull’istanza del ricorrente tesa a conseguire la sua riammissione in servizio, per l’effetto dovendosi ordinare all’amministrazione resistente di adottare i conseguenti provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione;
– (omissis)
– che il ricorso deve essere accolto, nei limiti e nei sensi sopra indicati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione ad adottare entro il succitato termine un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione medesima al pagamento delle spese di giudizio che liquida della misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quarter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero della Giustizia sull’istanza della ricorrente, indicate nella parte motiva, ed il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere nei modi e nei termini indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciulo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
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