Insussistenza della violazione dell’obbligo di fedeltà

Saverio Fatone
Di Saverio Fatone Aprile 19, 2016 11:58
Insussistenza della violazione dell’obbligo di fedeltà

Insussistenza della violazione dell’obbligo di fedeltà in seguito a sottrazione ed utilizzazione di documentazione aziendale, nei limiti dell’assenza di un oggettivo danno per l’azienda.

La Nota a Sentenza: “Insussistenza della violazione dell’obbligo di fedeltà in seguito a sottrazione ed utilizzazione di documentazione aziendale, nei limiti dell’assenza di un oggettivo danno per l’azienda, nota a Cass. Civ. Sez. Lav., 16 Gennaio 2001, n.519, in Riv. Giur. Lav., 2001 n.5, è stata redatta dall’Avvocato Saverio Fatone specializzato in Diritto del Lavoro.


Massima n.1 Cassazione – sezione Lavoro – sentenza 16 ottobre 2000-16 gennaio 2001.
Massima n.2 Ordinanza ex art. 700 del 10.1.2000.

  1. Premessa
  2. Il fatto:
    A) Svolgimento del procedimento – Cassazione – sezione Lavoro – sentenza 16 ottobre 2000 – 16 gennaio 2001
    B) Ordinanza ex art. 700 del 10.1.2000
  3. Il diritto: Diritto alla riservatezza e diritto al segreto
  4. Obbligo di fedeltà e condotta illecita del datore di lavoro
  5. Sottrazione dei documenti aziendali
  6. Diritto alla riservatezza e diritto soggettivo pubblico penalmente rilevante
  7. Concreta utilizzazione del documento
  8. Oggettivo danno all’azienda

 

1. Premessa

I provvedimenti in oggetto, apparentemente difformi, in realtà trattano della medesima problematica inerente il tema dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 C.c. e del diritto alla riservatezza dei documenti aziendali.

La prima sentenza affronta il caso di un licenziamento giustificato dalla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di un lavoratore che fotocopiando le bolle di accompagnamento della merce che trasportava, non accompagnate però dalle relative fatture fiscali, aveva denunciato tale violazione alla Guardia di Finanza provocando così un accertamento da parte di quest’ultima.

In tale fattispecie pertanto la società datrice di lavoro ravvisa il mancato rispetto del proprio diritto alla riservatezza in quanto documenti riservati venivano portati alla conoscenza di terzi.

Il secondo provvedimento riguarda il caso dell’appropriazione e dell’utilizzo in giudizio da parte di due lavoratori di documenti aziendali riservati, comportamento che violerebbe il diritto alla riservatezza dell’azienda e conseguentemente l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 C.c..

2. Il fatto

A) Svolgimento del procedimento – Cassazione – sezione Lavoro – sentenza 16 ottobre 2000 – 16 gennaio 2001

La controversia, a cui si riferisce la prima sentenza in epigrafe, aveva ad oggetto una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 C.c., contestata al ricorrente dalla società datrice di lavoro ravvisabile nel comportamento tenuto dal medesimo che aveva fotocopiato la distinta di una spedizione di merce, venduta a terzi dalla società senza la relativa documentazione fiscale, e poi l’aveva trasmessa alla Guardia di finanza, la quale aveva avviato un accertamento fiscale nei confronti dell’azienda.

Il ricorrente affermava che tale contegno era stato determinato dall’esigenza di esercitare il diritto civico alla denuncia di un fatto penalmente rilevante e pertanto chiedeva che, dichiarata laillegittimità del recesso, la società convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le conseguenti statuizioni di risarcimento del danno e di regolarizzazione della posizione contributiva, ovvero a riassumerlo e, in alternativa, al pagamento della indennità stabilita dall’articolo 2 legge 108/90.

La società resistente deduceva, invece, che il fatto commesso dal proprio dipendente aveva irrimediabilmente causato una frattura del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro.

Il giudice adito respingeva l’impugnativa del licenziamento con sentenza del 4 dicembre 1998. Tale decisione, appellata dal soccombente, veniva riformata dal Tribunale della stessa sede.

Il Tribunale escludeva che nella condotta del lavoratore potesse ravvisarsi violazione degli obblighi specificamente enunciati nell’articolo 2105 Cc e rilevava che la documentazione relativa all’imposizione fiscale derivante dalla vendita delle merci prodotte, era stata portata all’esterno non per danneggiare l’impresa nella sua attività e rispetto alle imprese concorrenti, ma per impedire che il datore di lavoro, occultando parte dei redditi di impresa, oltre ad evadere il fisco, si precostituisse le condizioni per poi procedere ad una riduzione del personale.

Il giudice del gravame, inoltre, escludeva che il lavoratore fosse venuto meno ai suoi doveri di collaborazione nei confronti dell’imprenditore e di diligenza nell’espletamento nella sua prestazione, evidenziando che il danno lamentato dal datore di lavoro non era conseguenza dell’azione di esso ricorrente, ma delle violazioni fiscali commesse dall’imprenditore medesimo nella gestione dell’impresa. Il Tribunale, infine, riteneva la sussistenza del requisito dimensionaledell’impresa per l’applicazione della tutela reale invocata dal dipendente licenziato.

Avverso questa decisione la società proponeva ricorso per Cassazione, con tre motivi.

La società ricorrente denunciava, infatti, un’interpretazione restrittiva data dal tribunale con riferimento all’obbligo di fedeltà del dipendente nei confronti del datore di lavoro. In tal senso la sopra citata società affermava che il Giudice di secondo grado non aveva considerato che il comportamento del lavoratore costituiva un inadempimento dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, i quali sono correlati all’obbligo di fedeltà.

Altresì, la società ricorrente rilevava che il Tribunale non aveva considerato la gravità della condotta del lavoratore che aveva alterato il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro poichè sistematicamente, in un periodo di circa due anni, si era appropriato di documenti riservati consistenti in trentotto bolle di consegna con l’unico obiettivo di esporre la società all’ispezione della Guardia di finanza, con conseguente grave danno economico.

B) Ordinanza ex art. 700 del 10.1.2000

Il secondo provvedimento ha ad oggetto un ricorso ex art 700 c.p.c promosso da due dipendenti di una società per azioni, i quali ottenevano, con l’ordinanza del Tribunale, in prima battuta, la sospensione del licenziamento per giustificato motivo, e successivamente si vedevano intimare nuovamente il medesimo provvedimento, con il quale la società contestava l’appropriazione e l’utilizzazione nel procedimento cautelare – e quindi la diffusione a terzi – di documenti aziendali riservati quali un tabulato dei dipendenti della società contenenti dati ad essi relativi, e di due contratti di alti dirigenti.

I ricorrenti, oltre a ribadire l’illegittimità dei licenziamenti intimati, chiedevano ai sensi dell’art.700 c.p.c., l’immediata reintegra nel posto di lavoro e, dal canto suo, la società si costituiva regolarmente in giudizio contestando la fondatezza del “periculum in mora” requisito che, come noto assieme al “fumus bonis juris”, presiede all’applicazione della misura cautelare in questione.

L’organo giudicante ha ritenuto di dover concedere detto provvedimento cautelare sulla base della sussistenza non solo dei requisiti suaccennati, ma anche sulla considerazione che i licenziamenti intimati non erano sorretti da giusta causa dal momento che i documenti aziendali riservati non erano stati sottratti dai lavoratori in quanto, per ciò che concerne i tabulati, non erano gli unici ad averne accesso e, per quanto riguarda i due contratti dei dirigenti, presumibilmente la divulgazione era avvenuta ad opera di una terza persona.

Nell’ordinanza ex art.700 c.p.c. si afferma, inoltre, che la produzione di questi in giudizio è legittima – nonostante il pressochè unanime orientamento contrario della giurisprudenza – perché in tal caso i lavoratori avevano agito al fine di tutelare un bene di primaria importanza qual è il posto di lavoro al di fuori di ogni finalità circa un lucro personale o per concorrenza sleale, e che la stessa produzione in giudizio dato il ristretto numero di persone che prendono visione del fascicolo d’ufficio certo non può considerarsi divulgazione di notizie riservate a terzi estranei, concludendo con l’osservazione che il danno arrecato alla società, sia concreto sia potenziale, era praticamente inesistente.

3. Il diritto: Diritto alla riservatezza e diritto al segreto

Preliminarmente per una migliore comprensione dell’istituto giuridico del diritto alla riservatezza è opportuno distinguere tra il medesimo ed il diritto al segreto.

La dottrina afferma che il segreto è l’obbligo che incombe su di una persona nei confronti di un’altra di non rilevare a terzi una determinata notizia (P. Ichino, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1979, pag.142).

Il diritto alla riservatezza invece è da intendersi come diritto assoluto e consiste nella facoltà di impedire a chiunque l’accesso alla propria sfera privata (P. Ichino, op. cit., pag. 143).

Altra fondamentale differenza tra il diritto al segreto ed il diritto alla riservatezza è che mentre quest’ultimo attribuisce alla persona (e quindi anche alla persona giuridica) la possibilità di proteggere dalla conoscenza altrui qualsiasi cosa o vicenda, purché questa si collochi o si svolga all’interno dello spazio privato, di contro il diritto al segreto non offre alla persona una protezione così indiscriminata (P. Ichino, op. cit., pag. 145).

Secondo tale interpretazione quindi il diritto alla riservatezza sembra godere di una tutela maggiore rispetto al diritto al segreto.

A sostegno di tale tesi comunque vi sono molte sentenze secondo cui, riguardo la violazione della tutela della riservatezza dell’azienda, ai fini della valutazione del comportamento del lavoratore è irrilevante indagare se tale condotta abbia determinato un pregiudizio, perché ciò che rileva è l’attitudine della stessa a scuotere la fiducia che l’imprenditore ripone nel proprio dipendente (per tutte sent. n. 4229, 29 giugno 1981,op. cit.).

L’appropriazione di documenti aziendali è ritenuta dalla giurisprudenza atto illecito sul piano contrattuale che, conseguentemente, altera il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e giustifica la massima sanzione del licenziamento per giusta causa (Cfr. Cass. 12 luglio 1985, n° 4135, G.C., 1986, I, 458; Cass. 24 maggio 1985, n°3156, G.C., I, 2523).

4. Obbligo di fedeltà e condotta illecita del datore di lavoro

La Suprema Corte in merito alle deduzioni della società ricorrente affermava che l’obbligo di fedeltà imposto al lavoratore dall’articolo 2105 Cc si sostanzia anche nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e deve essere collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc, con la conseguenza che il prestatore di lavoro deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’articolo 2105 Cc, ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro (cfr.Cassazione 4952/98, 11437/95).

Tuttavia, i giudici di legittimità richiamavano un orientamento di dottrina secondo cui, dal momento che l’obiettivo principale dell’articolo 2105 C.c. è quello di tutelare l’impresa alla sua posizione di mercato e nei confronti delle imprese concorrenti, e pertanto l’obbligo del segreto aziendale imposto dalla norma al lavoratore deve essere riferito soltanto alle notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione industriale, e non può essere esteso sino a comprendere nel divieto anche notizie inerenti agli aspetti amministrativi e commerciali della vita dell’impresa.

La Corte condivideva il sopra citato indirizzo perché nella fattispecie venivano rilevati esclusivamente aspetti amministrativi e commerciali, la cui divulgazione o conoscenza da parte di altre società concorrenti nel medesimo settore non poteva creare alcun danno alla società ricorrente.

Il nodo centrale della questione era di riuscire a comprendere, dato per pacifico che le notizie relative all’osservanza o meno delle disposizioni fiscali in tema di alienazione dei prodotti non rientrano nel divieto di divulgazione imposto dalla norma in esame, poiché non si riferiscono all’organizzazione e ai metodi produttivi dell’azienda, se un qualsiasi uso da parte del dipendente di tali notizie possa integrare o meno una violazione dei comportamenti di buona fede e correttezza, cui è tenuto il dipendente nell’esecuzione del contratto di lavoro, quando però la comunicazione a terzi di tali notizie sia in contrasto con il diritto di riserbo che senza dubbio spetta all’imprenditore.

Al  riguardo la Corte sosteneva che l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 C.c., e quelli ad esso collegati di correttezza e buona fede, devono essere funzionali soltanto in relazione ad una attività «lecita» dell’imprenditore, non potendosi di certo richiedere al lavoratore la osservanza di detti obblighi, nell’ambito del dovere di collaborazione con l’imprenditore, anche quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti, quale appunto quello di evadere il fisco occultando le vendite delle merci prodotte.

Secondo la Cassazione quindi, per i sopra esposti motivi, giustamente il tribunale aveva escluso che il comportamento del lavoratore costituisse un inadempimento ai suddetti obblighi nei confronti del datore di lavoro.

5. Sottrazione dei documenti aziendali

Questione di non secondaria importanza e su cui si pernea l’ordinanza in commento, è quella relativa alla condotta della sottrazione di documenti aziendali che integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 C.c.

Al riguardo la Cassazione affermava che è infondato anche il rilievo della violazione del principio di diritto, in base al quale, nella ipotesi di sottrazione di documenti riservati aziendali, di cui il lavoratore abbia la disponibilità per ragioni inerenti al suo ufficio, ricorre la violazione del dovere di fedeltà, che può determinare la sussistenza degli estremi della giusta causa di licenziamento, posto che unico ed esclusivo titolare dei documenti è il datore di lavoro (Cassazione 3156/86, citata dalla ricorrente), trattandosi qui, invece, secondo l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, di fattispecie diversa, in quanto il lavoratore si era limitato a fotocopiare le bolle di accompagnamento delle merci, che, come è dato comprendere dalla sentenza impugnata, affidate al lavoratore incaricato del trasporto delle merci vendute, per essere poi consegnate, unitamente alle merci, all’acquirente, erano oramai fuori della disponibilità dell’azienda venditrice che le aveva emesse.

L’ordinanza in commento rappresenta un interessante indirizzo in contro tendenza rispetto al dominante orientamento giurisprudenziale e dottrinale formatosi riguardo al tema della violazione dell’obbligo di fedeltà, ex art. 2105 C.c., posto in essere dal lavoratore mediante la produzione in giudizio di documenti aziendali che conseguentemente viola il diritto alla riservatezza dell’azienda.

L’articolo 2105 c.c. vieta al lavoratore di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore con conseguente responsabilità disciplinare che integra spesso la giusta causa di licenziamento.

La giurisprudenza, quasi in modo univoco, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, sottraendo o impossessandosi di documenti riservati dell’azienda, li avesse prodotti in giudizio per far valere un suo diritto ( Cass. 2.3.1993, n°2560, in Notiziario giurisprudenza lav., 1993, 202; Trib. Milano, 31.10.97, in Lavoro giur., 1998, 591; Pret. Vicenza 2.6.95, Notiziario giurisprudenza lav. 1995, 605).

Concorde con la sopracitata interpretazione vi è anche la sentenza n° 4229, del 29 giugno 1981 (in F.I., 1982, I, 155), secondo cui l’impossessamento da parte del lavoratore di documenti aziendali per esibirli in giudizio, determina per l’imprenditore un pregiudizio che va ravvisato nell’attentato agli archivi aziendali ed integra il grave inadempimento del dipendente per violazione dell’elemento di fiducia.

Dello stesso tenore di giudizio è la sentenza n° 3156 del 24 maggio 1985 (in G.C. 1985,I, 2523) in cui si afferma che la sottrazione di documenti dell’azienda costituisce una violazione dei doveri di lealtà e di correttezza a cui è tenuto il lavoratore e pertanto è legittimo il licenziamento per giusta causa.

Altresì, nella motivazione della sopracitata sentenza, si sostiene che nell’esame della comparazione degli interessi delle parti, più precisamente fra quello del lavoratore a far valere il proprio diritto e quello dell’azienda alla riservatezza, non prevalgono automaticamente quelli del primo ma devono essere valutati dal giudice.

Comunque, sia che la condotta del lavoratore implichi la sottrazione sia che integri l’impossessamento di documenti l’elemento di rilevante interesse è la violazione del diritto alla riservatezza dell’azienda.

Il fondamento del diritto alla riservatezza, secondo la dottrina, trova la propria giustificazione nell’esigenza per l’individuo d’impedire l’altrui ingerenza nei propri spazi diisolamento e la tutela di tale diritto deve essere riconosciuta anche alla persona giuridica (in tal senso Giovanni Mammone, Magistrato di Roma, nota a sentenza n°215, 11 gennaio 1993, in R.I.D.L., 1994, II, pag. 232).

6. Diritto alla riservatezza e diritto soggettivo pubblico penalmente rilevante

Altra interessante questione affrontata dalla Suprema Corte riguardava il principio richiamato dalla società ricorrente a sostegno delle proprie ragioni inerente al bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso concreto, principio elaborato sempre dalla Cassazione con le sentenze 1173/86 e 4952/98.

In tali pronunce si è posta in evidenza la necessità, in considerazione della rilevanza degli interessi là contrapposti, di ricercare un bilanciamento fra quello individuale alla reputazione con l’altro, nell’ambito del diritto di critica, di non introdurre limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita, e si è quindi affermato che detto bilanciamento non legittima un esercizio del diritto di critica del tutto libero e del tutto svincolato dal doveroso rispetto della logica e delle fondamentali regole del vivere civile, e che non è consentito richiamarsi al diritto di critica per legittimare una condotta diretta, in modo ripetuto, a ledere il prestigio ed il decoro di una persona con ingiurie e diffamazioni sulla base di condotte, aventi finalità diverse da quelle che si vorrebbero accreditare (cfr.la sentenza citata 4952/98).

Tali principi non sono conferenti, in quanto nelle fattispecie esaminate dalle richiamate pronunce il raffronto è fra interessi di pari rilevanza, mentre qui a fronte di un diritto soggettivo pubblico di denuncia di un fatto penalmente rilevante, esercitato dal prestatore di lavoro asalvaguardia di un interesse pubblico, quale è quello che ogni cittadino adempia al carico tributario cui è tenuto in ragione alla propria capacità contributiva – interesse che è avvertito nell’opinione pubblica in un contesto in cui l’evasione fiscale è notoriamente elevata, almeno in alcune categorie di contribuenti, tanto che il combatterla rientra fra le linee programmatiche di ogni governo della Repubblica – la ricorrente vuole contrapporre il diritto al riserbo dell’imprenditore in ordine alla gestione dell’impresa, per evitare le conseguenze dell’evasione fiscale commessa.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza, oltre a sanzionare disciplinarmente l’impossessamento o la sottrazione da parte del lavoratore di documenti aziendali e la riproduzione degli stessi ai fini di un’utilizzazione personale, prevede altresì che tale condotta illecita sia penalmente perseguibile (Cass. 9 ottobre 1991, n° 10591, R.G.L., 1992, II, 483). Nella sopracitatafattispecie si potrebbero configurare i reati di appropriazione indebita aggravata (qualora il lavoratore abbia la disponibilità dei documenti) o di furto (nell’ipotesi in cui ne sia privo).

Altresì, la sottrazione di documenti può integrare gli estremi del reato di furto senza che si possainvocare l’esimente dell’esercizio di un diritto poiché il giudice può sempre ordinare l’esibizione dei documenti aziendali  al datore di lavoro (Cass. pen., 30.4.83, NGL, 1983, 516; Cass., 9.10.91, n.10591, RGL, 1992, II, 483).

7. Concreta utilizzazione del documento

Vi sono però anche sentenze che, per sanzionare la condotta della sottrazione o impossessamento di documenti aziendali, rispetto all’orientamento maggioritario, hanno stabilito sia necessario valutare essenzialmente l’utilizzazione fattane dal lavoratore e le conseguenze negative che realmente ha subito l’azienda; principalmente è opportuno determinare se vi sia stato un danno reale per l’azienda derivante dalla divulgazione ed utilizzazione dei documenti aziendali (Pret. Milano, 23 gennaio 1979, Or. Giur., Lav., 1979, 715).

Concorde con i sopracitati principi della giurisprudenza vi è anche un indirizzo della dottrina secondo cui, affinché si possano configurare le citate violazioni del diritto alla riservatezza dell’azienda, è sempre necessario che dal comportamento illecito del prestatore di lavoro derivi alla stessa un pregiudizio attuale e potenziale (P. Ichino, op. cit., 231-233).

Tale dottrina sostiene altresì che se il lavoratore produce in giudizio copia di documenti aziendali, di cui abbia preso abusivamente cognizione, non basta per considerare come illecito tale comportamento il rischio che la diffusione della notizia possa arrecare un danno all’impresa: occorre valutare anche la probabilità effettiva che tale notizia giunga ai finanziatori o ai clienti dell’impresa, e che questi ne traggano conseguenze sfavorevoli sul piano operativo (P. Ichino, op. cit., 270).

Al contrario, quando si tratti di una minima probabilità controbilanciata da un notevole interesse alla produzione in giudizio della copia dei documenti (quando ad esempio tale produzione sia indispensabile al lavoratore per provare la fondatezza delle proprie ragioni in una causa d’impugnazione di licenziamento) tale comportamento non può essere considerato illecito (P. Ichino, op. cit., 270).

Gli ultimi citati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sembrano essere stati presi in considerazione dal Giudice dell’ordinanza in commento.

Infatti, secondo le motivazioni del Giudice il comportamento dei lavoratori, che hanno prodotto in giudizio documenti aziendali, non integra la fattispecie di una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c..

Tale interpretazione non tiene conto del maggioritario indirizzo giurisprudenziale in tema di sottrazione o impossessamento di documenti aziendali perché, in realtà, nel caso in specie, manca questo genere di condotta da parte dei ricorrenti.

Infatti nelle more del giudizio emerge che i lavoratori né hanno sottratto né si sono impossessati dei documenti che hanno utilizzato nella causa, in quanto, gli stessi sono stati a loro recapitati in busta chiusa anonima nella cassetta delle lettere.

A conferma della loro estraneità con tale materiale probatorio vi è la circostanza che i ricorrenti non avevano la disponibilità o l’accesso ad altri due documenti riservatissimi (i contratti di due alti dirigenti).

Conseguentemente, secondo l’organo giudicante ai lavoratori non è addebitabile alcun comportamento che possa configurare una violazione dell’obbligo di fedeltà e di riservatezza.

A tal proposito il Giudice, nelle proprie argomentazioni, afferma di conoscere  il dominante orientamento della Cassazione del 1993 n° 2560, che stabilisce il divieto di utilizzazione, anche solo processuale, di documenti aziendali riservati, ma dissente dal rigore di tale interpretazione.

A riguardo è opportuno richiamare i contenuti della sopracitata sentenza; secondo la Cassazione  “la sottrazione da parte del dipendente dei documenti aziendali riservati è una violazione dei doveri di correttezza e lealtà impostigli dall’art.2105 c.c. e può quindi integrare gli estremi della giusta causa (o giustificato motivo ) di licenziamento, né rileva in contrario l’intenzione del lavoratore di servirsi di detti documenti per un uso meramente processuale visto che il contrasto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla riservatezza del datore, non può essere risolto unilateralmente a favore del lavoratore ma deve essere valutato in sede di giudizio, nel quale il datore, a fronte dell’eventuale ordine di ispezione o di esibizione impartito dal giudice, può resistere a tale comando, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento” ( Cass., 2560/1993 in FI.,1993, pag.1727; nonché in Not.Giur.Lav.,1993, pagg.202 e ss.).

Nell’ordinanza in commento invece il Giudice, pur conoscendo il sopracitato indirizzo della Cassazione, per decidere se ci sia stata o no violazione del diritto della riservatezza dell’azienda valuta (così come già aveva fatto una citata giurisprudenza e dottrina) in concreto le circostanze e le motivazioni della condotta dei ricorrenti e se da tale comportamento sia derivato un danno all’azienda.

Il Giudice nella fattispecie non ha ravvisato alcun pregiudizio per l’azienda e per addivenirea tale determinazione ha considerato oggettivamente, sia il possibile danno che poteva determinarsi dalla divulgazione delle notizie aziendali, sia il fine ultimo della condotta dei lavoratori.

Nella motivazione dell’ordinanza si afferma che vi è una diversa gravità e finalità di intenti tra i casi in cui un documento è utilizzato con scopo di lucro personale o di concorrenza sleale ovvero per danneggiare l’azienda, dalla situazione in cui invece il medesimo documento è utilizzato (in modo spesso inconsapevole dei principi giurisprudenziali sulle conseguenze giuridiche di tale uso) al fine di esercitare giurisdizionalmente la tutela di un bene prezioso, qual è il posto di lavoro.

Il Giudicante, in tale ordinanza, nel valutare il bilanciamento di interessi tra la tutela del diritto alla riservatezza dell’azienda e la tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro sembra aver ritenuto più importante la seconda, circostanza che, come si è visto nel dominante orientamento della giurisprudenza, non è mai automatica e tantomeno scontata.

8. Oggettivo danno all’azienda

Interessante e singolare è anche l’indirizzo del Giudicante riguardo alla valutazione del danno eventualmente arrecato all’azienda dal comportamento dei lavoratori.

Nelle pagine precedenti si è evidenziato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui la divulgazione da parte del lavoratore di documenti aziendali determina la violazione dell’obbligo di riservatezza a prescindere dalla produzione di un danno (cfr. Cass., 9 ottobre 1991, n°10591, R.G.L., 1992, II, 483;  Cass., 25 febbraio 1986 n° 1173, Foro It., 1986, I, 1817; Cass., 24 maggio 1985, n°3156, G.C., 1985, I, 2523).

Altresì, vi è anche un indirizzo di dottrina il quale sostiene che sia sempre vietata la divulgazione di documenti aziendali a prescindere dal danno che possa determinarsi per l’imprenditore (in tal senso Riva Sanseverino, Il lavoro nell’impresa, Torino, 1960, 350; Mancini, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 139-140).

Invece, nella motivazione dell’ordinanza esaminata, si sostiene che nel caso in specie il danno è trascurabile se non inesistente: “non vi è alcun rischio che i dati contenuti nel documento vengano alla cognizione di terzi e quindi siano passibili di divulgazione, dal momento che solo le parti ed i loro difensori muniti di procura possono prendere visione ed estrarre copia dei documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e di parte e che solo l’udienza in cui si discute è pubblica.

Quindi al di fuori della ristretta cerchia dei soggetti qualificati – parti, difensori e Giudice – nessun altro può prenderne conoscenza”.

Allo stato pertanto il Giudice ha ridimensionato l’elemento psicologico e la condotta dei ricorrenti considerando sproporzionata la misura disciplinare adottata nei loro confronti.

Conseguentemente ha accolto il ricorso cautelare, ha sospeso l’efficacia dei licenziamenti ordinando l’immediata reintegra dei lavoratori.

Il Giudice sembra così aver preso in considerazione un precedente indirizzo della Cassazione del 11 gennaio 1993, n°215, secondo cui, nel caso di licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva prodotto in giudizio documenti aziendali, al fine di determinare la mancanza dell’atto del prestatore di lavoro, il Giudicante deve tener conto dell’elemento intenzionale del comportamento, considerando tutte le circostanze del caso concreto (in R.I.D.L.,1994, II, 221)

Altro orientamento dello stesso avviso è anche quello della già citata sentenza della Pretura di Milano del 23 gennaio 1977 (in O.G.L., 1979, 715), la quale afferma che per valutare la sussistenza della giusta causa del licenziamento per la sottrazione di documenti aziendali occorre esaminare il contenuto degli stessi, l’uso fattone dal lavoratore e le conseguenze pregiudizievoli per l’azienda.

Saverio Fatone
(Avvocato del Lavoro)

Saverio Fatone
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