Diritto di accesso agli atti amministrativi: come cambia

Cambia la legge del 2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione e, con essa, il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte del cittadino. La conseguenza pratica è che non sarà più necessario indicare, nell’istanza di accesso, anche la motivazione, ossia le ragioni per cui il cittadino chiede di poter visionare i documenti e gli atti in possesso della P.A. Sarà piuttosto quest’ultima a dover dimostrare quali propri interessi ostacolino l’accesso del cittadino. Dunque, un diritto di accesso a 360 gradi, salvo cozzi con particolari esigenze di riservatezza dello Stato o di altri privati.
Anche sotto il profilo operativo, il diritto di accesso sarà agevolato attraverso internet e link ad altri siti.
Che succede se l’amministrazione non risponde all’istanza di accesso?
Nel caso di ritardo o diniego è informata l’Autorità anticorruzione e vi è possibilità di proporre ricorso al giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni ad un costo relativamente basso (contributo unificato pari a 300 euro). Le sentenze dovrebbero essere più celeri perché previste in forma semplificata. Per il ritardo nella risposta è inoltre previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al trentesimo.
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Veramente interessante. Potrei avere maggiori info?
Buonasera Mattia,
la materia del diritto di accesso agli atti amministrativi è in continua evoluzione, perchè di riflesso subisce anche le ricadute delle modifiche legislative relative alla Privacy, oltre che dell’adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria.
Se ha necessità di chiarimenti o ulteriori informazioni può anche scrivermi in privato a s.fatone@libero.it per ricevere anche altro materiale e giurisprudenza.
Cordiali Saluti